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Assegno di maternità

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L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, il cui importo viene rivalutato annualmente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.


A chi è rivolto

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Descrizione

L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, il cui importo viene rivalutato annualmente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.

Come fare

Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età. Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore ad determinato, anch'esso aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza. Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore all'importo dell'assegno mensile suddetto, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità. L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.

Requisiti

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Cosa serve

Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:

  • i dati personali;
  • i codici fiscali;
  • le attività;
  • i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;
  • la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.

Cosa si ottiene

Assegno di maternità

Tempi e scadenze

La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.

Trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Servizi Sociali
Indirizzo: Via Is Tellaias 6, 09090 baressa (OR)

Telefono:
0783930049
Email:
servizisociali@comune.baressa.or.it
PEC:
protocollo@pec.comune.baressa.or.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 14/03/2024


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