Il Sindaco
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che costituisce principio di buona amministrazione programmare le chiusure degli uffici comunali, nell'interesse dell'utenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, atteso che, nelle giornate lavorative ricadenti a ridosso di festività, la significativa riduzione del personale in servizio non consente di garantire l'ottimale efficienza degli uffici;
CONSIDERATO, inoltre, che, nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, si rende opportuno adottare provvedimenti diretti alla riduzione dei consumi energetici nei periodi dell'anno caratterizzati da una consistente diminuzione dell'afflusso dell'utenza e dalla correlata riduzione del personale presente in servizio;
VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni in materia di "spending review", che prevede, tra l'altro, la possibilità di adottare misure volte al contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la fruizione del congedo ordinario del personale dipendente in particolari periodi dell'anno;
CONSIDERATO che, nelle giornate feriali immediatamente precedenti e successive alla festività di Ferragosto, ed in particolare nei giorni di venerdì 14 agosto 2026 e lunedì 17 agosto 2026, si registra una notevole riduzione dell'afflusso del pubblico e della richiesta di servizi comunali;
RITENUTO, pertanto, che la chiusura degli uffici comunali nelle predette giornate, oltre a non arrecare significativo pregiudizio all'utenza, consenta un sensibile contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi energetici e ai costi di funzionamento delle strutture comunali;
CONSIDERATO che le ore non prestate dal personale nelle giornate di chiusura saranno compensate mediante ferie o recupero, secondo le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
VISTO l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di orari dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici comunali;
PRESO ATTO della necessità di garantire comunque l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;
ORDINA
LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 14 AGOSTO 2026 E LUNEDÌ 17 AGOSTO 2026.DEMANDA Ai Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti, assicurando comunque l'erogazione dei servizi essenziali, con particolare riferimento ai servizi di Stato Civile e al servizio di Polizia Locale, mediante reperibilità, ove prevista.
DA ATTO
che la presente Ordinanza acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;• che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.
DISPONE che la presente ordinanza:
- sia pubblicizzata a mezzo di affissione all'albo comunale e per mezzo del sito internet;
- sia trasmessa ai Responsabili dei servizi ed al RSU.